Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, il Decreto del 2 settembre scorso “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza”. Vediamo con Siforma in cosa consistono le novità della formazione antincendio 2021.
Tale decreto modifica in maniera molto importante la formazione, informazione e designazione dei lavoratori e degli addetti antincendio e con particolare rilevanza anche i requisiti che dovranno avere i docenti che terranno i corsi antincendio.
Il Decreto trova applicazione nei luoghi di lavoro del D.lgs. 81/08, ed in maniera limitata per i cantieri temporanei o mobili.
Nei primi due allegati del decreto viene approfondita la gestione della sicurezza antincendio in esercizio (Allegato I) o in emergenza (Allegato II).

Viene dettagliata ulteriormente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 10.03.1998 i criteri che devono essere rispettati all’interno dei piani di emergenza, dove devono essere indicati i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza e dovrà essere presente in:
- luoghi di lavoro occupati da meno di 10 lavoratori
- luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
- luoghi di lavoro rientranti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 1° agosto 2011
Formazione antincendio: i livelli di rischi
Tutte le novità della formazione antincendio sono riportate di seguito. Vengono definiti tre livelli di attività in base al rischio delle stesse e, a seconda di tali distinzioni, i corsi di formazione si articoleranno in maniere differenti:
Aziende Livello 3 (aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione) – Modulo teorico da 12 ore + Modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore)
Aziende Livello 2 (Aziende con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) – Modulo teorico da 5 ore + Modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore)
Aziende Livello 1 (Aziende al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso) – Modulo teorico da 2 ore + Modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (2 ore)
Finalmente il decreto chiarisce che in materia di formazione antincendio il criterio fissato normativamente per l’aggiornamento è di 5 anni e NON 3 anni, come da anni pubblicato da autorevoli fonti e promosso da enti formativi sul territorio.
A disposizione del lettore l’intero testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale a questo link.
[Ing. Lorenzo Fé – Sicuringegneria]