Gli attestati devo darli ai lavoratori? Sono di proprietà di chi organizza la formazione o dei lavoratori che seguono i corsi? C’è l’obbligo normativo di consegnarli ai lavoratori? Sono domande che ricorrono spesso soprattutto tra coloro che erogano corsi di formazione, tra cui enti e datori di lavoro.
Se a livello di buon senso si potrebbe auspicare doverosa la consegna degli attestati ai lavoratori, in realtà diventa ostico trovare nella normativa, in particolare nel D.Lgs. 81/2008 un obbligo preciso.
Esiste poi un riferimento preciso nell’Accordo Stato-Regioni del 2012 dove si dice che è “opportuno” che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente. Si può fondare su questa “opportunità” un qualunque obbligo? Dunque, sulla base dell’accordo Stato-Regioni gli attestati devo darli ai lavoratori?
Gli attestati devo darli ai lavoratori? Cosa dice l’art. 18.
Nell’articolo 18 troviamo l’obbligo di consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio (alla cessazione del rapporto di lavoro) ma non anche quello di rilasciare al lavoratore, analogamente, copia degli attestati di formazione, mentre si prevede testualmente (articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008) che: “Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
Quindi, a causa dell’inadempimento regionale rispetto alla creazione del libretto formativo del cittadino, oggi non esiste nel d.lgs. n. 81/2008 un obbligo per l’azienda di rilasciare al lavoratore copia degli attestati dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel 2012 era emerso chiaramente come il libretto formativo del cittadino non fosse cosa imminente e per questa ragione i “tecnici” di Stato e Regioni hanno affrontato il tema del libretto formativo nell’ambito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012.

L’inadempienza regionale alla base della domanda: gli attestati devo darli ai lavoratori?
Se nelle linee applicative si parla di opportunità, alcuni cercano comunque di fondare un obbligo sul già citato art. 37 del decreto 81 relativamente alla registrazione delle competenze acquisite in materia di formazione nel libretto formativo del cittadino.
È giuridicamente impossibile fondare l’obbligo di cui parli sull’articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008 per due semplici ragioni:
- l’articolo dice chiaramente che il datore di lavoro deve “registrare” le “competenze acquisite” dai lavoratori nel libretto formativo, “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”, per cui se il libretto non è istituito e regolato NON può esserci l’obbligo; sul punto faccio presente che non mi risulta che esista in nessuna Regione italiana il libretto formativo del cittadino…
- Non è prevista alcuna sanzione, né penale né di altro tipo, per la mancata osservanza dell’articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto ciò che dovrebbe essere scontato – o “in automatico” (dando disposizioni al soggetto formatore in tal senso o provvedendo direttamente, se il corso sia organizzato direttamente dall’azienda come soggetto formatore) o su richiesta del lavoratore – consegni al medesimo gli attestati dei corsi da questi seguiti con successo, diventi un “buco normativo” al riguardo che impedisce al datore di lavoro di rilasciare gli attestati “coattivamente” al lavoratore.
Gli attestati devo darli ai lavoratori: Il parere del Garante della Privacy.
Devo dire subito con chiarezza e con fermezza che è inconfutabile la decisione del Garante della Privacy(reperibile sul sito di quella Autorità), che è tuttora cogente perché sul punto le regole sul trattamento dei dati personali sono nel 2019 perfino più restrittive di quelle del 2000 (e di maggior tutela dell’interessato) e dunque ai sensi della normativa privacy il dipendente ha diritto di pretendere a scelta dal datore di lavoro e/o dall’ ente di formazione copia dell’attestato a lui intestato.
L’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è inequivocabile: «... 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». Dunque il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha testualmente deciso che «anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96 [abrogato e sostituto dall’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 che ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l’interessato], tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale».
L’attestato è intestato al lavoratore, non al datore di lavoro. Sulla base di questa considerazione e approfondimento normativo, immedesimandomi nel datore di lavoro, gli attestati devo darli ai lavoratori.
Qualora il datore di lavoro rifiuti di consegnare al lavoratore un attestato riguardante la sua frequenza ad un corso che è prima di tutto un diritto del lavoratore, al lavoratore basterà denunciare l’accaduto alla Asl competente per territorio oppure denunciare l’ente di formazione o il datore di lavoro al garante della Privacy, che da tempo ha detto chiaramente che il lavoratore ha diritto a ricevere l’attestato.
Noi di Siforma siamo per quest’ultimo parere. Se vuoi approfondire questi aspetti puoi leggerci nella nostra sezione blog cliccando qui.
[Punto Sicuro]