Codice ATECO: Cos’è?
Il codice ATECO indica il settore delle attività economiche e non i livelli di rischio. Tale codice è formato da 6 cifre separate ogni 2 da un punto (es: 00.00.00), talvolta può essere anche solo di 4. Nel caso delle cooperative, è probabile che ci siano più codici ATECO assegnati ai rispettivi servizi svolti. Clicca qui per maggiori dettagli e per una definizione più completa secondo l’Istat.
Chi rilascia il Codice ATECO?
Una volta definito tale codice viene da chiedersi chi rilascia il codice ATECO e perché. Prima di tutto, è opportuno precisare che la classificazione descritta da tale codice è stata approvata dall’ISTAT con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate. Il Codice ATECO viene rilasciato a tutte le attività d’impresa che aprono partita IVA e che quindi risultano iscritte nel Registro delle Imprese. Ma come viene assegnato tale codice? Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie d’imprese, quelle monolocalizzate da quelle plurilocalizzate.
Le imprese monolocalizzate che hanno una sede legale e nessuna unità locale ricevono il codice in modo automatico, perché viene prelevato direttamente dagli archivi dell’Agenzie delle Entrate.

Le imprese plurilocalizzate, che oltre alla sede legale sono caratterizzate da più unità locali, ricevono il codice Ateco in modalità automatica soltanto per il codice dell’attività prevalente dell’impresa. Invece, i codici ATECO che si riferiscono all’attività primaria e secondaria sono assegnati dal servizio di codifica del Sistema Camerale in base all’attività dichiarata al Registro Imprese.
Codice ATECO: Cosa succede quando un lavoratore viene trasferito?
Infatti molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali un lavoratore, in possesso di adeguata formazione per le proprie mansioni secondo i contenuti dell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, viene trasferito a prestare servizio presso un’alta azienda. Nel caso in cui questa nuova realtà presenti lo stesso livello di rischio e le mansioni assegnate al lavoratore siano le medesime, è legittimo chiedersi se il nuovo datore di lavoro può considerare la formazione pregressa come sufficiente per rendere operativo il dipendente, usufruendo quindi di attestati di frequenza e titoli abilitativi (come nel caso di abilitazioni per la guida di carrelli elevatori).
In particolare, risponde a questo interrogativo lo stesso Accordo Stato Regioni che, nel punto 8 specifica come, per quanto concerne il riconoscimento dei crediti formativi per lavoratori, dirigenti e preposti, nella costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, “costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Invece, nel caso in cui un lavoratore si accinga a costituire un nuovo rapporto di lavoro oppure una somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto al precedente, il credito formativo è costituito dalla frequenza alla Formazione Generale, ma la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

Il valore permanente della Formazione Generale
In buona sostanza, per quanto riguarda la Formazione Generale essa ha un valore permanente in quanto il credito formativo acquisito in essa è valido per qualsiasi settore produttivo, indipendentemente dal livello di rischio e non deve essere quindi ripetuta, mentre per quanto riguarda la Formazione Specifica, in quanto tale, necessita di una valutazione più approfondita, prendendo in esame proprio il nuovo settore produttivo, valutando se la Formazione Specifica già in possesso da parte del lavoratore è sufficientemente adeguata per rispondere ai rischi (specifici) che il lavoratore stesso può incorrere intraprendendo la nuova esperienza lavorativa.
Obbligo codice ATECO sugli attestati? Considerazioni finali.
In conclusione, bisogna dire che siccome la classificazione ATECO è assegnata dall’Agenzia delle Entrate in base all’attività economica dell’Impresa, la formazione che il lavoratore deve fare dipende dal livello di rischio a cui va incontro dal punto di vista lavorativo. Quindi, la formazione sui rischi specifici non va erogata sulla base dei codici ATECO, ma sui rischi realmente presenti nella mansione. Per tali motivi, è opportuno che l’attestato della formazione riporti in modo chiaro e preciso gli argomenti della formazione effettuata.