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Il Corso per addetti al servizio di antincendio contribuisce ad evitare sanzioni e multe da parte dell’autorità di vigilanza e aumentare il livello di sicurezza dei tuoi lavoratori.

Il corso antincendio è un corso che ha lo scopo di formare, all’interno di una realtà aziendale, una o più figure deputate sia alla prevenzione di un incendio (prevenzione primaria) sia al contenimento delle possibili conseguenze di un incendio a carico di persone, strutture e beni materiali (prevenzione secondaria). Attualmente, le normative di riferimento sono il D.Lgs. 81/08 e il D.M. 10/3/98, ma nel settembre 2021 il Governo ha emanato tre decreti relativi alla materia che entreranno in vigore nei mesi di settembre e ottobre 2022 e che apporteranno alcune modifiche alle regole attualmente in vigore.

I corsi antincendio di Sicuringegneria

Sicuringegneria è un’azienda pistoiese di consulenza e formazione fondata diversi anni fa da due ingegneri: Nicoletta Oropallo e Lorenzo Fé. Ne fanno parte professionisti qualificati che sono in grado di supportare le aziende nei vari ambiti grazie a un efficiente approccio multidisciplinare e sistemico, attraverso un’attività di consulenza strategica, di progettazione e di formazione in tema di lean management, psicologia e medicina del lavoro, prevenzione, salute e sicurezza, marketing e comunicazione.

Perché scegliere SiForma? Perché tutti i docenti del team hanno specifici e altissimi profili professionali e una consolidata esperienza nel proprio settore di riferimento (scopri di più sul nostro team). Ogni azienda potrà trovare le risposte che cerca perché i corsi proposti da SiForma sono progetti formativi studiati su misura per le reali – e variegate – realtà aziendali. Ne sono un esempio i corsi antincendio di cui trattiamo specificamente in questo articolo.

Chi è obbligato a fare il corso antincendio?

Il corso antincendio è obbligatorio per tutte quelle attività in cui si ha la presenza di almeno un dipendente o di un collaboratore (per esempio un lavoratore con un contratto temporaneo oppure un tirocinante).

Per il corso antincendio la legge prevede che il datore di lavoro (oppure un dirigente aziendale) designi una o più figure per ricoprire il ruolo di addetti antincendio; anche il datore di lavoro può ricoprire tale ruolo nel caso in cui il numero dei dipendenti non sia superiore a 5; gli addetti antincendio devono essere in grado di attuare sia la prevenzione primaria che la prevenzione secondaria; a tale scopo è necessario frequentare uno specifico corso antincendio. L’articolo 18 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro recita testualmente: 

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono [omissis] designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza… 

Vari sono i fattori in base ai quali il datore di lavoro stabilisce il numero degli addetti alla sicurezza antincendio; fra questi si ricordano principalmente il numero dei dipendenti aziendali, il grado di rischio dell’attività svolta, le dimensioni dell’azienda ecc. 

Nota importante – Non è stabilito dalla legge un numero specifico di persone obbligate alla formazione sul corso antincendio, in quanto è il datore di lavoro che, in base all’organizzazione e alla conformazione dell’azienda, individua il numero di addetti da formare. Allo scopo di fornire un’indicazione di massima, potremmo prendere come parametro di riferimento il 10% del personale dipendente più i sostituti. Ma non deve comunque essere inteso come valore assoluto!

corso antincendio

Corso antincendio: rischio elevato, medio, basso

Come facilmente si può intuire, non tutte le realtà aziendali presentano lo stesso rischio di incendio (un conto è un cantiere dove si lavora con gli esplosivi e un conto è un’azienda dove non sono presenti sostanze altamente infiammabili); la diversità del rischio fra determinate tipologie di azienda è ovviamente tenuta in debita considerazione dalle norme antincendio ed esistono elenchi che distinguono le aziende a seconda del rischio incendio che attualmente la legge classifica in tre classi di rischio: elevato, medio e basso; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune attività suddivise in base a tali classi: 

Corso Antincendio: Attività ad elevato rischio

  • industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni
  • fabbriche e depositi di esplosivi
  • centrali termoelettriche
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
  • impianti e laboratori nucleari
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
  • alberghi con oltre 200 posti letto
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
  • uffici con oltre 1000 dipendenti
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
  • cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.

Attività a medio rischio di incendio

  • luoghi di lavoro compresi nell’all. al DM 16.2.82 e nelle tabelle A e B annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
  • cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Attività a basso rischio di incendio

  • tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.

La diversità nel livello di rischio ha chiaramente un impatto importante sulla tipologia dei corsi antincendio che vengono appunto organizzati in base a detto livello; in sostanza, a seconda del tipo di corso, vi saranno differenze sia per quanto riguarda la durata dei corsi, sia per quanto riguarda i contenuti trattati, sia per quanto concerne la frequenza degli aggiornamenti. Più specificamente, Sicuringegneria propone i seguenti corsi: 

Merita un breve cenno il punto relativo alla frequenza degli aggiornamenti sul quale la normativa è chiara solo in parte (ma le cose cambieranno a partire da ottobre 2022); dalla lettura del D. Lgs. 81/08 appare chiaro che gli aggiornamenti del corso antincendio sono obbligatori; lo stesso D. Lgs. però non fa alcun cenno relativamente alle tempistiche e nemmeno accenna a particolari scadenze; attualmente, molti degli addetti ai lavori si basano sulle linee guida di alcuni Comandi dei Vigili del Fuoco che indicano come adeguati aggiornamenti con cadenza triennale. 

Corso antincendio: Le nuove norme

Le normative relative alla prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro subiranno alcuni cambiamenti a partire dal mese di settembre 2022; tre decreti (Decreto controlli, Decreto GSA e Decreto Minicodice) andranno ad abrogare alcuni degli articoli contenuti nel D.M. 10/3/98.

Brevemente, il Decreto controlli (che entrerà in vigore dal 25 settembre 2022) stabilisce i criteri generali che devono essere adottati per effettuare i controlli e la manutenzione di attrezzature, impianti, sistemi di sicurezza antincendio ecc. 

Il Decreto GSA (che entrerà in vigore il 2 ottobre 2022) stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Una delle principali novità di questo decreto riguarda quei casi in cui sarà obbligatorio di predisporre il piano di emergenza. Cambieranno anche le denominazioni dei livelli di rischio (invece che rischio basso, medio ed elevato si avranno rispettivamente i livelli 1, 2 e 3). Il decreto chiarisce finalmente anche la periodicità dei corsi di aggiornamento che dovrà essere quinquennale.

Il decreto Minicodice (che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022) stabilisce criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. La novità più importante sembra essere relativa alla semplificazione delle procedure di valutazione del rischio incendio. 

corso antincendio

Chi può erogare la formazione antincendio? – I requisiti

Le nuove norme prevedono novità anche per quanto riguarda il personale docente a seconda che il docente tratti sia la parte teorica che quella pratica, soltanto la parte teorica oppure soltanto la parte pratica; di seguito i requisiti necessari: 

Docente che svolge la parte la parte pratica e quella teorica

Prerequisito: Diploma di Scuola media superiore.

Alternativamente uno dei seguenti requisiti:

  • Esperienza di almeno 90 ore (sia in ambito teorico che pratico in materia di formazione antincendio)
  • Frequenza corso teorico/pratico di TIPO A erogato dai Vigili del Fuoco
  • Iscrizione elenchi art. 16 c.4 D.Lgs. 139/2006 + frequenza corso pratico solo Modulo 10
  • personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali a esaurimento.

Docente che svolge solo la parte la teorica

Prerequisito: Diploma di Scuola media superiore.

Alternativamente uno dei seguenti requisiti:

  • Esperienza di almeno 90 ore (in ambito teorico in materia di formazione antincendio)
  • Frequenza corso teorico/pratico di TIPO B erogato dai Vigili del Fuoco
  • Iscrizione elenchi art. 16 c.4 D.Lgs. 139/2006
  • personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali a esaurimento.

Docente che svolge solo la parte la pratica

Prerequisito: Diploma di Scuola media superiore.

Alternativamente uno dei seguenti requisiti:

  • Esperienza di almeno 90 ore (in ambito pratico in materia di formazione antincendio)
  • Frequenza corso teorico/pratico di TIPO C erogato dai Vigili del Fuoco
  • personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali a esaurimento.
Formazione per aziende e privati
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Corsi per la gestione delle emergenze
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