Accreditamento corsi Sicurezza Toscana

Accreditamento Corsi Sicurezza Toscana

Siforma è al tuo fianco nell'emettere gli attestati di formazione e per predisporre il fascicolo del corso, garantendoti conformità normativa e un supporto adatto alle tue esigenze.

Cosa cambia con il nuovo accordo Stato Regioni?

Con la nuova bozza dell’Accordo Stato-Regioni se approvata, le aziende di consulenza, gli studi professionali e i professionisti non potranno più emettere direttamente gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, sarà necessario collaborare con soggetti accreditati dalla Regione Toscana per la predisposizione del fascicolo del corso, come indicato al punto §7 della bozza di accordo allegata:

Il soggetto formatore deve garantire che il percorso formativo sia strutturato e validato da un ente accreditato dalla Regione di riferimento…

Infine, ma non per questo meno importante da sapere, la formazione sulla sicurezza erogata da un ente accreditato sarà valida in tutta Italia e non solo in Toscana.

Tabella dei Contenuti

Accreditamento Corsi Sicurezza Toscana: Come possiamo aiutarti?

In un’ottica di chiarezza e semplicità, Siforma potrà supportarti al meglio garantendoti:

Affidabilità

Predisponiamo il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6. Garantiamo la conformità alle nuove regolamentazioni per l’erogazione della formazione.

Efficienza

Rispettiamo i limiti di partecipanti per ogni corso (max 30 discenti, senza limiti per e-learning). Assicuriamo il rapporto docente/discente adeguato per le attività pratiche (1 a 6).

Professionalità

Gestiamo il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico. Verifichiamo la frequenza minima richiesta (90% delle ore di formazione previste). Predisponiamo il verbale della verifica finale e l’attestato di formazione.

Perchè scegliere Siforma?

Esperienza pluriennale nel settore della formazione in sicurezza sul lavoro. Collaborazione diretta con enti accreditati dalla Regione Toscana. Competenze e interesse nell’erogazione di percorsi formativi conformi alla normativa, in linea con i requisiti di efficacia ed efficienza, tenuto conto del supporto personalizzato per la predisposizione del fascicolo del corso.

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ACCREDITAMENTO CORSI SICUREZZA TOSCANA: DOMANDE FREQUENTI 

Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025: da quella data è entrato in vigore.

Anche nei corsi interaziendali, la formazione sulla sicurezza non può restare generica: va personalizzata sui rischi e sull’organizzazione dell’azienda, collegando contenuti, procedure e misure di prevenzione reali. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni, questa contestualizzazione resta un requisito chiave per garantire efficacia formativa e coerenza con ciò che i lavoratori fanno davvero ogni giorno.

No, l’ente che organizza il corso, ossia il soggetto formatore, è distinto dal docente. Tuttavia, il datore di lavoro può assumere entrambi i ruoli solo per la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a patto di possedere i requisiti previsti per i formatori.

Un formatore qualificato può erogare docenze, ma non può organizzare corsi in autonomia. La gestione del corso deve essere curata da un soggetto formatore accreditato o da un datore di lavoro per la formazione interna ai propri dipendenti.

Esatto, con il nuovo Accordo, i corsi devono essere organizzati da soggetti formatori accreditati a livello regionale o da enti istituzionali. Non è più possibile che chiunque organizzi formazione in materia di sicurezza senza i requisiti previsti. Il datore di lavoro, invece, può continuare a formare i propri lavoratori internamente.

Assolutamente sì! Se il datore di lavoro non possiede i requisiti di formatore previsti dal D.I. 6 marzo 2013, deve avvalersi di docenti qualificati per garantire una formazione conforme alla normativa.

Sì, ma solo se il RSPP è anche in possesso dei requisiti di formatore previsti dal D.I. 6 marzo 2013. In tal caso, può condurre i corsi organizzati dal datore di lavoro per il proprio personale.

No, il datore di lavoro può organizzare solo la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti. Per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro previste dall’Accordo, è necessario affidarsi a soggetti formatori autorizzati.

Il nuovo Accordo non menziona più il limite di 60 giorni dall’assunzione, ma conferma che la formazione deve essere svolta prima che il lavoratore inizi le sue attività. È quindi essenziale pianificare tempestivamente la formazione per garantire il rispetto della normativa.

Dipende dal ruolo attribuito nella delega. Se il delegato assume la funzione di dirigente o preposto, dovrà seguire la relativa formazione obbligatoria. Tuttavia, il datore di lavoro non può delegare alcuni obblighi specifici, che rimangono sempre di sua responsabilità.

Sì, la bozza definitiva del nuovo Accordo prevede l’esonero dal nuovo corso per i datori di lavoro che hanno già svolto formazione secondo gli Accordi vigenti per RSPP, ASPP, Coordinatori per la Sicurezza, DL SPP o dirigenti.

Sì, la formazione per datore di lavoro è obbligatoria per tutti. Se il datore di lavoro intende anche ricoprire il ruolo di RSPP, dovrà integrare la formazione specifica per questo incarico.

Solo i soggetti formatori riconosciuti dal nuovo Accordo. Il datore di lavoro può organizzare internamente solo la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, ma non per sé stesso o per altre figure professionali.

Sì, ogni datore di lavoro deve seguire il corso di formazione obbligatorio, indipendentemente dalla struttura aziendale.

Sì, il nuovo Accordo conferma la validità dei corsi già svolti secondo la normativa vigente.

No, il nuovo Accordo stabilisce che la formazione per preposti dovrà essere erogata esclusivamente in modalità di videoconferenza sincrona o in aula.

No, la formazione per i RLS continuerà a essere disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

Se il corso già frequentato è conforme ai programmi indicati nel nuovo Accordo, sarà considerato valido. In caso contrario, sarà necessario completare l’aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Dipende dal tipo di corso. Per alcuni moduli (A, B, SP, C) e per i corsi di abilitazione all’uso di attrezzature, il test deve essere svolto oltre l’orario minimo di formazione previsto.

Se un partecipante non raggiunge il 70% di risposte corrette nel test finale, non potrà ottenere l’attestato di frequenza. È quindi fondamentale seguire il corso con attenzione e prepararsi adeguatamente alla verifica di apprendimento.

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