Accreditamento Corsi Sicurezza Toscana
Siforma è al tuo fianco nell'emettere gli attestati di formazione e per predisporre il fascicolo del corso, garantendoti conformità normativa e un supporto adatto alle tue esigenze.
Cosa cambia con il nuovo accordo Stato Regioni?
Con la nuova bozza dell’Accordo Stato-Regioni se approvata, le aziende di consulenza, gli studi professionali e i professionisti non potranno più emettere direttamente gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, sarà necessario collaborare con soggetti accreditati dalla Regione Toscana per la predisposizione del fascicolo del corso, come indicato al punto §7 della bozza di accordo allegata:
Il soggetto formatore deve garantire che il percorso formativo sia strutturato e validato da un ente accreditato dalla Regione di riferimento…
Infine, ma non per questo meno importante da sapere, la formazione sulla sicurezza erogata da un ente accreditato sarà valida in tutta Italia e non solo in Toscana.
Tabella dei Contenuti
Accreditamento Corsi Sicurezza Toscana: Come possiamo aiutarti?
In un’ottica di chiarezza e semplicità, Siforma potrà supportarti al meglio garantendoti:
Affidabilità
Predisponiamo il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6. Garantiamo la conformità alle nuove regolamentazioni per l’erogazione della formazione.
Efficienza
Rispettiamo i limiti di partecipanti per ogni corso (max 30 discenti, senza limiti per e-learning). Assicuriamo il rapporto docente/discente adeguato per le attività pratiche (1 a 6).
Professionalità
Gestiamo il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico. Verifichiamo la frequenza minima richiesta (90% delle ore di formazione previste). Predisponiamo il verbale della verifica finale e l’attestato di formazione.
Perchè scegliere Siforma?
Esperienza pluriennale nel settore della formazione in sicurezza sul lavoro. Collaborazione diretta con enti accreditati dalla Regione Toscana. Competenze e interesse nell’erogazione di percorsi formativi conformi alla normativa, in linea con i requisiti di efficacia ed efficienza, tenuto conto del supporto personalizzato per la predisposizione del fascicolo del corso.
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ACCREDITAMENTO CORSI SICUREZZA TOSCANA: DOMANDE FREQUENTI
Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025: da quella data è entrato in vigore.
Come può un corso “interaziendale” garantire una formazione adeguata e specifica per ogni lavoratore e la sua azienda?
Anche nei corsi interaziendali, la formazione sulla sicurezza non può restare generica: va personalizzata sui rischi e sull’organizzazione dell’azienda, collegando contenuti, procedure e misure di prevenzione reali. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni, questa contestualizzazione resta un requisito chiave per garantire efficacia formativa e coerenza con ciò che i lavoratori fanno davvero ogni giorno.
Il soggetto formatore e il docente possono coincidere?
No, l’ente che organizza il corso, ossia il soggetto formatore, è distinto dal docente. Tuttavia, il datore di lavoro può assumere entrambi i ruoli solo per la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a patto di possedere i requisiti previsti per i formatori.
Un docente qualificato può svolgere formazione autonomamente o deve appoggiarsi a un ente accreditato?
Un formatore qualificato può erogare docenze, ma non può organizzare corsi in autonomia. La gestione del corso deve essere curata da un soggetto formatore accreditato o da un datore di lavoro per la formazione interna ai propri dipendenti.
È obbligatorio essere un ente accreditato per erogare formazione a lavoratori, preposti e dirigenti?
Esatto, con il nuovo Accordo, i corsi devono essere organizzati da soggetti formatori accreditati a livello regionale o da enti istituzionali. Non è più possibile che chiunque organizzi formazione in materia di sicurezza senza i requisiti previsti. Il datore di lavoro, invece, può continuare a formare i propri lavoratori internamente.
Il datore di lavoro può scegliere un docente esterno per i corsi di sicurezza aziendale?
Assolutamente sì! Se il datore di lavoro non possiede i requisiti di formatore previsti dal D.I. 6 marzo 2013, deve avvalersi di docenti qualificati per garantire una formazione conforme alla normativa.
Un RSPP può erogare direttamente i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti della sua azienda?
Sì, ma solo se il RSPP è anche in possesso dei requisiti di formatore previsti dal D.I. 6 marzo 2013. In tal caso, può condurre i corsi organizzati dal datore di lavoro per il proprio personale.
Il datore di lavoro può erogare la formazione per l’uso delle attrezzature aziendali ai propri dipendenti?
No, il datore di lavoro può organizzare solo la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti. Per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro previste dall’Accordo, è necessario affidarsi a soggetti formatori autorizzati.
Quali sono i tempi previsti per la formazione obbligatoria dei lavoratori?
Il nuovo Accordo non menziona più il limite di 60 giorni dall’assunzione, ma conferma che la formazione deve essere svolta prima che il lavoratore inizi le sue attività. È quindi essenziale pianificare tempestivamente la formazione per garantire il rispetto della normativa.
Quali corsi deve frequentare un delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08?
Dipende dal ruolo attribuito nella delega. Se il delegato assume la funzione di dirigente o preposto, dovrà seguire la relativa formazione obbligatoria. Tuttavia, il datore di lavoro non può delegare alcuni obblighi specifici, che rimangono sempre di sua responsabilità.
I corsi di formazione svolti prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo saranno ancora validi?
Sì, la bozza definitiva del nuovo Accordo prevede l’esonero dal nuovo corso per i datori di lavoro che hanno già svolto formazione secondo gli Accordi vigenti per RSPP, ASPP, Coordinatori per la Sicurezza, DL SPP o dirigenti.
Un datore di lavoro che è anche RSPP deve seguire il nuovo corso di 16 ore per datori di lavoro?
Sì, la formazione per datore di lavoro è obbligatoria per tutti. Se il datore di lavoro intende anche ricoprire il ruolo di RSPP, dovrà integrare la formazione specifica per questo incarico.
Chi può organizzare i corsi di formazione per i datori di lavoro?
Solo i soggetti formatori riconosciuti dal nuovo Accordo. Il datore di lavoro può organizzare internamente solo la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, ma non per sé stesso o per altre figure professionali.
Se un’azienda ha più datori di lavoro, tutti devono frequentare il corso di formazione?
Sì, ogni datore di lavoro deve seguire il corso di formazione obbligatorio, indipendentemente dalla struttura aziendale.
I corsi attuali per preposti da 8 ore rimarranno validi?
Sì, il nuovo Accordo conferma la validità dei corsi già svolti secondo la normativa vigente.
La formazione per preposti sarà possibile in e-learning?
No, il nuovo Accordo stabilisce che la formazione per preposti dovrà essere erogata esclusivamente in modalità di videoconferenza sincrona o in aula.
Il nuovo Accordo prevede modifiche per la formazione dei RLS?
No, la formazione per i RLS continuerà a essere disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.
Chi ha già frequentato il corso per spazi confinati dovrà aggiornarsi?
Se il corso già frequentato è conforme ai programmi indicati nel nuovo Accordo, sarà considerato valido. In caso contrario, sarà necessario completare l’aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Il test finale di un corso deve rientrare nelle ore di formazione o essere svolto in aggiunta?
Dipende dal tipo di corso. Per alcuni moduli (A, B, SP, C) e per i corsi di abilitazione all’uso di attrezzature, il test deve essere svolto oltre l’orario minimo di formazione previsto.
Cosa succede se un lavoratore non supera il test finale?
Se un partecipante non raggiunge il 70% di risposte corrette nel test finale, non potrà ottenere l’attestato di frequenza. È quindi fondamentale seguire il corso con attenzione e prepararsi adeguatamente alla verifica di apprendimento.